Art. 3.
(Organi dell'Ente Parco nazionale).

      1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale, come definiti dagli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco nazionale.

      2. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale individua all'interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi

 

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dalla data della costituzione del medesimo consiglio.
      3. L'Ente Parco nazionale può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Campania, dalle province e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.